Specificazioni sugli sgravi fiscali per ristrutturazioni edilizie Decreto legge n. 63/2013
Specificazioni sugli sgravi fiscali per ristrutturazioni edilizie Decreto legge n. 63/2013
Come già trattato nell’articolo precedente (sempre relativo agli
sgravi fiscali sulle
ristrutturazioni edilizie introdotti dal
Decreto legge n. 63/2013) intendiamo dare in questo articolo ulteriori informazioni su come usufruire degli
sgravi fiscali, specificando anche alcuni esempi di possibili applicazioni.
Cosa dice la legge n.63/2013?
Il
decreto legge n. 63/2013 migliora le detrazioni previste in caso di
ristrutturazioni edilizie, dal 36% sono passate al 50%, fino ad un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Inoltre, è stato aggiunto un bonus per l’
acquisto di arredi. E’ stato esteso il periodo per poter usufruire degli sgravi fiscali fino al
31 dicembre 2013. La somma verrà restituita in 10 anni tramite quote singole annuali. Dopo il
31 dicembre 2013, quindi dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.
Chi può usufruire degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni di immobili?
Possono usufruire degli
sgravi fiscali per le
ristrutturazioni edilizie tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che siano:
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Proprietari o nudi proprietari
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Titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie
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Locatari o comodatari
-
Soci di cooperative divise e indivise
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Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
-
Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari
Quali lavori di ristrutturazione edilizia sono effettivamente detraibili?
La
detrazione sulle spese di
ristrutturazione edilizia è soggetta ad alcune condizioni e può essere richiesta solo se si effettuano interventi di
manutenzione straordinaria, opere di
restauro e
risanamento conservativo. Sono esclusi tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria ad eccezione per quelli che vengono effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Sono esclusi, quindi, uffici, negozi, laboratori, officine ecc. Sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti (anche strutturali) degli edifici e per realizzare ed integrare i
servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino mutamenti nelle destinazioni d’uso.
Facciamo alcuni esempi pratici, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria:
-
Installazione di ascensori e scale di sicurezza
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Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
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Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
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Rifacimento di scale e rampe
-
Interventi finalizzati al risparmio energetico
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Recinzione dell’area privata
-
Costruzione di scale interne
Quando la ristrutturazione del bagno è detraibile?
Approfondiamo l’argomento
ristrutturazione del bagno perché ci sembra sia quello di più difficile comprensione e interpretazione. Per semplicità distinguiamo due casi comuni di possibili
lavori che vengono effettuati nei
bagni.
Primo caso. Nel caso in cui l’intervento sia semplicemente limitato alla
sostituzione della rubinetteria, delle
piastrelle del bagno o alla
ritinteggiatura non è prevista alcuna
detrazione fiscale. Questi lavori vengono considerati
manutenzione ordinaria, anche la semplice
sostituzione dei sanitari non rientra nel
beneficio fiscale. La
sostituzione dei sanitari è detraibile solo se accompagnata dalla
sostituzione degli impianti.
Secondo caso. Se nei lavori sono compresi anche il rifacimento dell’
impianto idrosanitario,
elettrico, o
termo-idraulico oppure lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l’intervento come
manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della
detrazione fiscale per le
ristrutturazioni edilizie.
In questo secondo caso il tipo di lavoro è considerato
manutenzione straordinaria ed è possibile far rientrare nella
detrazione anche
la rubinetteria, il rifacimento delle
piastrelle del bagno, la
ritinteggiatura e la
sostituzione dei sanitari.
Ricapitolando ci sono alcuni interventi che presi singolarmente si configurano come
manutenzione ordinaria e non possono godere del beneficio. Tuttavia, se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio, che comporta altri lavori che vengono ritenuti
manutenzione straordinaria, possono accedere alla
detrazione fiscale in quanto conseguentemente necessari ai lavori di
manutenzione straordinaria.
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