News
Specificazioni sugli sgravi fiscali per ristrutturazioni edilizie Decreto legge n. 63/2013
Specificazioni sugli sgravi fiscali per ristrutturazioni edilizie Decreto legge n. 63/2013
martedì 1 ottobre 2013

Specificazioni sugli sgravi fiscali per ristrutturazioni edilizie Decreto legge n. 63/2013



Come già trattato nell’articolo precedente (sempre relativo agli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie introdotti dal Decreto legge n. 63/2013) intendiamo dare in questo articolo ulteriori informazioni su come usufruire degli sgravi fiscali, specificando anche alcuni esempi di possibili applicazioni.

Cosa dice la legge n.63/2013?



Il decreto legge n. 63/2013 migliora le detrazioni previste in caso di ristrutturazioni edilizie, dal 36% sono passate al 50%, fino ad un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Inoltre, è stato aggiunto un bonus per l’acquisto di arredi. E’ stato esteso il periodo per poter usufruire degli sgravi fiscali fino al 31 dicembre 2013. La somma verrà restituita in 10 anni tramite quote singole annuali. Dopo il 31 dicembre 2013, quindi dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per ogni unità immobiliare.

Chi può usufruire degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni di immobili?



Possono usufruire degli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che siano:

  • Proprietari o nudi proprietari
  • Titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • Locatari o comodatari
  • Soci di cooperative divise e indivise
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari


Quali lavori di ristrutturazione edilizia sono effettivamente detraibili?



La detrazione sulle spese di ristrutturazione edilizia è soggetta ad alcune condizioni e può essere richiesta solo se si effettuano interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo. Sono esclusi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ad eccezione per quelli che vengono effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Sono esclusi, quindi, uffici, negozi, laboratori, officine ecc. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti (anche strutturali) degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti nelle destinazioni d’uso.

Facciamo alcuni esempi pratici, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria:



  • Installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • Rifacimento di scale e rampe
  • Interventi finalizzati al risparmio energetico
  • Recinzione dell’area privata
  • Costruzione di scale interne


Quando la ristrutturazione del bagno è detraibile?



Approfondiamo l’argomento ristrutturazione del bagno perché ci sembra sia quello di più difficile comprensione e interpretazione. Per semplicità distinguiamo due casi comuni di possibili lavori che vengono effettuati nei bagni.

Primo caso. Nel caso in cui l’intervento sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla ritinteggiatura non è prevista alcuna detrazione fiscale. Questi lavori vengono considerati manutenzione ordinaria, anche la semplice sostituzione dei sanitari non rientra nel beneficio fiscale. La sostituzione dei sanitari è detraibile solo se accompagnata dalla sostituzione degli impianti.

Secondo caso. Se nei lavori sono compresi anche il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, o termo-idraulico oppure lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie.

In questo secondo caso il tipo di lavoro è considerato manutenzione straordinaria ed è possibile far rientrare nella detrazione anche la rubinetteria, il rifacimento delle piastrelle del bagno, la ritinteggiatura e la sostituzione dei sanitari.

Ricapitolando ci sono alcuni interventi che presi singolarmente si configurano come manutenzione ordinaria e non possono godere del beneficio. Tuttavia, se i medesimi interventi rientrano in un intervento più ampio, che comporta altri lavori che vengono ritenuti manutenzione straordinaria, possono accedere alla detrazione fiscale in quanto conseguentemente necessari ai lavori di manutenzione straordinaria.

Questo è il momento migliore per usufruire delle offerte che NumeroUtile mette a disposizione per la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione del bagno.

Maggiori informazioni sull’offerta per progetti di ristrutturazione edilizia

Maggiori informazioni sull’offerta per ristrutturazione completa del bagno a 3.900€

Cassettone serranda: come isolarlo termicamente e acusticamente
Il cassettone della serranda, o cassonetto della tapparella che dir si voglia, rappresenta un punto critico per il riscaldamento dell’abitazione e isolarlo è di fondamentale importanza. Queste strutture, realizzate in ...
Truffe in casa: occhio ai finti riparatori
Che le truffe in casa si stiano moltiplicando è, purtroppo, un dato di fatto. Col passare del tempo, i malfattori tendono a diventare sempre più furbi e tecnologici, cercando nuovi ...