E’ cambiata di nuovo la disciplina sullo
scarico a tetto o a parete della caldaia, già oggetto di modifiche legislative negli ultimi anni. A luglio 2014, con il
decreto legislativo 102/2014, è stata infatti recepita la direttiva europea sull’efficienza energetica che, tra le altre cose, è intervenuta sulla spinosa questione.
Fino ad alcuni anni fa era consentito dalla legge dotare la propria caldaia di uno scarico dei fumi della combustione a parete, ma la situazione è mutata con la
legge n.90 del 3 agosto 2013, quando è stato introdotto
l’obbligo di condurre i fumi al tetto. Il provvedimento legislativo contemplava
quattro sole eccezioni:
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sostituzione di una caldaia convenzionale a gas che già scaricava a parete
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sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale
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installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela
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impossibilità tecnica di scaricare a tetto, comprovata da un professionista abilitato
Con il decreto legislativo
102/2014 si sono aggiunte
altre due eccezioni, ovvero:
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installazione di apparecchi a condensazione, nel caso di ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi fosse un sistema di evacuazione a tetto già idoneo e funzionale
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installazione di uno o più generatori ibridi compatti, se costituiti da almeno una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di una specifica certificazione di prodotto
Per quanto riguarda poi le
caldaie installate su un balcone, il relativo scarico è da considerarsi uno scarico a parete a tutti gli effetti, a meno che non sia raccordato ad un camino che conduca al tetto.
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